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Le Nuove Norme Per Sciare in Sicurezza |
Approvate le nuove norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo.
Fra le novità introdotte si segnala:
- l'obbligo per i minori di 14 anni di indossare un casco protettivo durante
l'utilizzo degli sci e dello snowboard;
- l'obbligo dello sciatore di moderare la velocità nei tratti a visuale non
libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle
biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di
affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
- una regolamentazione della precedenza e del sorpasso sulle piste da sci;
- l'obbligo di prestare l'assistenza allo sciatore in difficoltà e di comunicare
al gestore l'eventuale incidente.
Le nuove norme, previste dalla legge n. 363 del 24 dicembre 2003, entreranno in
vigore a partire dal 20 gennaio 2004.
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LEGGE 24
dicembre 2003, n.363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e
da fondo.
(G.U. n. 3 del 5-1-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi
fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo
sviluppo delle attivita' economiche nelle localita' montane, nel quadro di una
crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente,
aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle
sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di
fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative
regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a
specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la
slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' le
aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la
costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo
pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste, servite
da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle
giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da
riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree
di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle
altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite
da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree
da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).
Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle
evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che
le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli
utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di
sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto
stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da
ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni
degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresi' obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto
degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di
assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente
regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi
sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti
stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui
al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilita' civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate
allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarita' e della
sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al
pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione
ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi
per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette
aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000
euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e'
subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le
autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di
assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a
promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la
somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative
sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per
gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne
provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali,
anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste,
della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni
delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1,
anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative
da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario
scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai
gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre
documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle
regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata
visibilita'.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione,
determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili
attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono
all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto
stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di
sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve
essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti
dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere
rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo
stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile
al pubblico, all'inizio della pista, nonche' presso le stazioni di valle degli
impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non
agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di
cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi
per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso
condizioni di adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata la spesa di
5.000.000 di euro per l'anno 2003.
A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui
al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla
lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono le modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei
contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene
a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la
concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone
colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle
aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti
relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel
limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a
contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata
alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalita' e i
criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma
sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto
obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco
protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a
150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto
le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina
le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della
produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di
tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono
sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca
pericolo per l'incolumita' altrui.
2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non
libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle
biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di
affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare
collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di
disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'.
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o
sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore
sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra
o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e
portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente
la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice
penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando
una persona in difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero non
comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata,
l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente
necessita'.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati,
sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e'
ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in
mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita', e deve comunque
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza
degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche'
quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli
impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di
necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di
segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi
meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e
devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista
serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le
condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di
appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire
la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare
in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da
9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250
euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a
coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa gia' in vigore in materia nelle regioni, la
Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il
Corpo della guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello
svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche,
provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui
alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di
sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport
della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche' degli articoli 3, commi
1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti
territoriali che partecipano a societa' o consorzi di gestione, salva la
possibilita' di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle
tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i
rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a
10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1051):
Presentato dall'on. Alfonso Pecoraro Scanio ed altri il 26 giugno 2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede
referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e
XII e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12
febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un
testo unificato con A.C. 1991 (on.
Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio Bertucci)
A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on.
Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2381):
Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e
10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per
gli affari delle Comunita' europee;
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1° ottobre
2003 e 4 dicembre 2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in
sede deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª,
5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed approvato
il 17 dicembre 2003.